Telefono:
+39 02 2829389

Chiamaci per informazioni

Dal Lunedi al Venerdi
9:00 - 13:00 | 14.00 - 18:00

Orario ufficio

Legge di Bilancio 2017 – novità per Fisco e Lavoro

 

billancio-2017
Legge di Bilancio 2017 – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297/2016 la Legge n. 232 del 11.12.2016

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in data 21.12.2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 la legge n. 232 del 11.12.2016, con cui sono introdotte numerose disposizioni in materia fisco e lavoro.

Di seguito riepiloghiamo le principali novità in materia Fiscale:

Proroga incremento IVA Rinvio dal 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 – cd. clausola di salvaguardia – con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017 e 2018. È, inoltre, introdotto un nuovo aumento dell’aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 01.01.2019.
IRI

Introduzione dell’IRI su opzione per i contribuenti imprenditori individuali, Snc e Sas con tassazione al 24%

Gli imprenditori e/o i soci pagheranno le imposte solo sugli utili prelevati

 

IRES

Diminuzione dell’attuale aliquota Ires dal 27,5% al 24%

Con legge di Bilancio 2017 viene prevista l’introduzione, a decorrere dal 01.01.2017 di una tassazione ad aliquota piatta dei redditi di imprenditori individuali, SNC e SAS allineata a quella dei soggetti IRES. Viene disciplinata, infatti, la possibilità di applicare l’aliquota IRES ai redditi di tali soggetti per tutta la durata dell’opzione: il nuovo regime, dunque, potrà essere applicato solo nel caso in cui il soggetti interessato eserciti in dichiarazione la relativa opzione, diversamente continuerà ad applicarsi il regime fiscale proprio delle società di persone e del reddito d’impresa.

 

IMPRENDITORI INDIVIDUALI, SNC E SAS

Disciplina ordinaria –> tassazione ordinaria Irpef proporzionale al reddito prodotto;

Nuova disciplina applicabile su opzione –> tassazione fissa al 24% del reddito prodotto.
Si deve, inoltre, osservare che, per effetto di quanto previsto dalla precedente legge di stabilità per il 2016, l’aliquota IRES viene ridotta, a decorrere dal 01.01.2017, al 24% (contro il precedente 27,5%). Il regime opzionale prevede, in ogni caso, una forte limitazione nella parte in cui prevede che le somme prelevate a favore di soci, imprenditori e familiari vengono assoggettate per intero a tassazione: la tassazione piatta, quindi, potrà applicarsi solamente alle somme che permangono nelle disponibilità della società/impresa.

 

Nel complesso, la nuova disciplina consente dunque:

1.    di applicare una tassazione piatta ed allineata a quella dei soggetti IRES alle somme che restano nella disponibilità della società / impresa;

2.    di applicare la tassazione proporzionale nei confronti delle somme prelevate dai soci / collaboratori / imprenditori, evitando in ogni caso la loro imputazione automatica a prescindere dalla percezione (art 5 TUIR).

 

Si segnala, inoltre, che le disposizioni introdotte con legge di Bilancio 2017 hanno previsto la possibilità, per le società a ristretta base societaria, di applicare il nuovo regime opzionale dell’IRI in alternativa alla tassazione per trasparenza. Non viene quindi modificata la previgente disciplina, ma viene aggiunta una nuova opzione per il contribuente, che consente la tassazione piatta delle somme che restano nella disponibilità della società e la tassazione per trasparenza delle somme prelevate.

Modifica all’incentivo ACE

Specularmente all’introduzione di tale nuovo regime di tassazione, sono state modificate le disposizioni in materia di ACE per consentire ad imprenditori individuali, SNC e SAS di beneficiare della deduzione sugli incrementi patrimoniali e di capitale proprio. L’agevolazione ACE, come in precedenza, continuerà ad applicarsi nei confronti di società, enti e stabili organizzazioni in Italia, ma per effetto della modifica al comma 7 dell’articolo 1 DL n. 201/2011, viene previsto che l’agevolazione sia applicabile anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

 

Al riguardo si deve specificare che le neo introdotte società in nome collettivo, in accomandita semplice e persone fisiche possono beneficiare delle stesse modalità di determinazione dell’incremento del capitale proprio già utilizzato per le società. Viene stabilito, infatti, che tali soggetti, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, rilevano come incremento del capitale proprio anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010.

 

Con riferimento all’aliquota, si deve precisare che le nuove disposizioni:

à  fissano in via definitiva l’aliquota al 2,7% dall’ottavo periodo d’imposta;

à  in via transitoria, per il primo triennio al 3%, e per i periodi d’imposta successivi nelle misure che seguono.

 

PERIODI D’IMPOSTA
In corso al.. Aliquota
(primo triennio) 3% (in precedenza 3%)
31.12.2014 4% (in precedenza 4%)
31.12.2015 4,5% (in precedenza 4,5%)
31.12.2016 4,75% (in precedenza 4,75%)
31.12.2017 2,3% (in precedenza definito dal MEF)
Successivamente (a regime).. 2,7% (in precedenza definito dal MEF)
Recupero edilizio e risparmio energetico Proroga al 31.12.2017 dell’agevolazione sul recupero edilizio (2021 per le parti comuni degli edifici condominiali) nonché della detrazione (50%) per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

 

Con riferimento alle spese per interventi antisismici, dal 01.01.2017 al 31.12.2021 viene prevista una detrazione del 50 per cento, applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), che nella zona sismica (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). La misura viene elevata se dalla realizzazione di tali interventi deriva una riduzione del rischio sismico.

 

AGEVOLAZIONE
Ipotesi Importo detraibile Massimale di spesa Termine
Recupero edilizio, interventi conservativi 50% 96.000 euro Spese sostenute dal 26.06.2013 al 31.12.2017
Interventi antisismici
Interventi antisismiche in zone ad alto rischio 50% 96.000 euro Per le spese sostenute fino al 31.12.2021
(con riduzione rischio sismico di 1 classe) 70% 96.000 euro Per le spese sostenute fino al 31.12.2021
(con riduzione rischio sismico di 2 classi) 80% 96.000 euro Per le spese sostenute fino al 31.12.2021
Interventi antisismici che insistono su parti comuni +5% 96.000 euro (per immobile incluso nell’intervento) Per le spese sostenute fino al 31.12.2021

 

Viene prorogata, inoltre, l’agevolazione sull’acquisto di arredi.

 

AGEVOLAZIONE
Ipotesi Importo detraibile Massimale di spesa Termini
Acquisto di mobili/grandi elettrodomestici in occasione di interventi di recupero edilizio  

50%

 

10.000 euro

Spese sostenute nel 2017 su interventi di recupero del 2016

 

E’ infine prorogata al 31.12.2017 la detrazione al 65 per cento per le spese relative al risparmio energetico.

AGEVOLAZIONE
Ipotesi Importo detraibile Massimale di detrazione Rate
Interventi di risparmio energetico di qualsiasi tipo per le spese sostenute dal 06.06.2013 fino al 31.12.2017. 65% A seconda del tipo di intervento

 

10
Interventi di risparmio energetico su parti comuni (almeno 25% superficie disperdente) sostenute dal 01.01.2017 fino al 31.12.2021. 70% 40.000

 

10
Interventi di risparmio energetico su parti comuni per miglioramento prestazioni energetiche estive e invernali per le spese sostenute dal 01.01.2017 fino al 31.12.2021. 75% 40.000

 

10

 

Credito d’imposta riqualificazione strutture ricettive Riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65%, il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, incluse le attività agrituristiche.
Super e “iper” ammortamento Confermata (fino al 31.12.2017 o in caso di pagamento acconti fino al 30.06.2018) la maggiorazione del 40% degli ammortamenti (esclusi i veicoli) e istituzione di una nuova maggiorazione, pari al 150%, per gli ammortamenti su beni alto contenuto tecnologico. Durante l’esame in Commissione, l’agevolazione è stata estesa ad ulteriori investimenti in beni strumentali.
Credito R&S

Estensione di un anno, fino al 31.12.2020, del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, con elevazione al 50 per cento della misura dell’agevolazione ed innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell’importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario.

 

I programmi di intervento, come nel periodo antecedente alle modifiche, sono i seguenti:

 

RICERCHE AMMISSIBILI
Lettera Descrizione tipologia di investimento
a Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
b Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c).
c Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
d Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

 

Le aliquote, come anticipato, vengono modificate come segue, semplificando di molto le modalità dio calcolo dell’incentivo (in precedenza, infatti, era necessario calcolare separatamente l’incentivo a seconda delle voci di spesa):

SPESE AMMISSIBILI E ALIQUOTA
Descrizione Aliquota
Personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo (prima personale altamente qualificato).  

50%

Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto.  

50%

(prima 25%)

Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 50%
Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. 50%

(prima 25%)

 

Principio di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

Introduzione del principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle cd. imprese minori assoggettate a contabilità semplificata: “per le imprese individuali e per le società di persone in regime di contabilità semplificata il reddito d’impresa e il valore della produzione netta venga determinato secondo il criterio della cassa, in sostituzione dell’attuale criterio della competenza economica, che resterà in vigore soltanto per i soggetti che opteranno per la contabilità ordinaria. Tale passaggio comporta la necessità di rivedere gli obblighi di tenuta dei registri contabili apportando le opportune modifiche all’articolo 18 del dpr 600/73. Le imprese minori in regime di cassa potranno pertanto limitarsi alla tenuta dei registri Iva con l’aggiunta dei componenti non rilevanti a tali fini comprensivi delle annotazioni relative agli incassi e ai pagamenti effettuati nell’esercizio. In alternativa alla tenuta dei registri Iva integrati le imprese minori potranno istituire appositi registri nei quali annotare, cronologicamente, ciascun incasso e ciascun pagamento. In aggiunta a queste due distinte metodologie contabili le imprese potranno anche optare per la tenuta dei soli registri Iva con la presunzione che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. Tale opzione è vincolante per almeno un triennio. Le modalità di determinazione del reddito d’impresa minore con il regime di cassa sono descritte nel nuovo articolo 66 del Tuir che viene completamente riscritto dalla legge di Stabilità 2017”.

 

Durante l’esame in Commissione è stato chiarito che nei confronti di detti contribuenti continuano ad applicarsi le ordinarie regole, valevoli per la determinazione del costo e del valore normale dei beni.

IVA di gruppo Prevista la possibilità di considerare come unico soggetto passivo IVA l’insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Nel corso dell’esame in sede referente sono state meglio coordinate le disposizioni contenute nei nuovi articoli, così chiarendo la decorrenza delle procedure concorsuali che impediscono a un soggetto di partecipare al gruppo IVA.
Trasferimenti immobiliari nelle procedure giudiziarie Proroga al 30 giugno 2017 dell’operatività delle agevolazioni sulle imposte indirette per i trasferimenti immobiliari in seno a procedure giudiziarie. Viene definito, inoltre, un allungamento a cinque anni del termine per il ri-trasferimento degli immobili ceduti alle imprese con imposizione agevolata.
Trasporto urbano marittimo (IVA) Previsto l’assoggettamento all’aliquota IVA del 5% dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall’imposta.
Deducibilità fiscale agenti / rappresentanti Previsto l’innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio (25.822,84 e 5.164,57 euro).
Agricoltori Introdotta un’esenzione da Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Riduzione accise birra Riduzione dell’accisa sulla birra, rideterminata da 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato a decorrere dal 01.01.2017.
Start Up e PMI innovative Estensione degli incentivi fiscali per le start-up innovative e per le PMI innovative e l’introduzione ex novo di una disciplina fiscale per la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell’impresa cessionaria pari almeno al 20 per cento.

Viene prevista, inoltre, l’introduzione di forme di investimento da parte dell’INAIL in favore delle start-up innovative. Nel corso dell’esame parlamentare è stata introdotta la possibilità di rimodulare, fermo restando il limite complessivo del quaranta per cento, la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate a sottoscrivere quote di fondi immobiliari relativi a immobili pubblici da valorizzare.

 

Sono inoltre disciplinati rifinanziamenti per l’autoimprenditorialità e per le start-up innovative. In particolare, si autorizza, per le iniziative relative all’autoimprenditorialità, una spesa di 47,5 milioni per ciascun anno del biennio 2017 e 2018. Per i finanziamenti agevolati per gli interventi per le start-up innovative la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 47,5 milioni per ciascun anno del biennio 2017 e 2018 (il testo originario recava uno stanziamento di 50 milioni nel 2017 e 50 milioni nel 2018).

 

Sono state introdotte, nel corso dell’esame in sede referente, misure di semplificazione consentendo la sottoscrizione dell’atto costitutivo oltre che con firma digitale, anche con firma elettronica avanzata autenticata. Inoltre, il medesimo atto costitutivo è esonerato dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.

 

L’operatività della disciplina dei portali on-line per la raccolta di capitali (cd. equity crowdfunding), attualmente riservata dalla legge alle start-up innovative e alle PMI innovative, è estesa alla raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI in generale, come definite dalla disciplina europea, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI.

Agevolazioni su investimenti in start up

La legge di Bilancio 2017 ha modificato, a decorrere dal prossimo 01.01.2017, le soglie di detrazione e deduzione degli investimenti, allineandole al 30%. Tale previsione si applica anche alle Start-Up a vocazione sociale ed in ambito energetico, che quindi verranno ora incentivate al pari delle altre Start-Up. Oltre a tale modifiche, si segnala l’incremento del massimale previsto per le persone fisiche da 500.000 a 1.000.000 euro.

 

Si segnala, inoltre, che secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2017 la partecipazione deve essere mantenuta per almeno tre anni (in precedenza 2) pena la decadenza dall’agevolazione.

 

 

AGEVOLAZIONE SUGLI INVESTIMENTI (DAL 2017)
Soggetto Tipologia Start-Up Descrizione
 

 

IRES

Ordinaria Deduzione del 30% dell’investimento, fino ad un massimo di 1.800.000 euro
A vocazione sociale Deduzione del 30% dell’investimento, fino ad un massimo di 1.800.000 euro
Ambito energetico Deduzione del 30% dell’investimento, fino ad un massimo di 1.800.000 euro
 

 

IRPEF

Ordinaria Detrazione del 30% dell’investimento, fino ad un massimo 1.000.000 euro
A vocazione sociale Detrazione del 30% dell’investimento, fino ad un massimo di 1.000.000 euro
Ambito energetico Detrazione del 30% dell’investimento, fino ad un massimo di 1.000.000 euro

 

Rateazione imposte e concordato Possibilità di proporre, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, il pagamento parziale o rateale dei crediti tributari e contributivi, anche per l’IVA.
Detassazione investimenti in imprese Detassazione, per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione, con specifici limiti. Viene, inoltre, introdotta una soppressione, per gli stessi soggetti, del credito d’imposta per gli investimenti infrastrutturali e l’introduzione dell’imposta in misura fissa per le operazioni straordinarie.
Piani di investimento delle persone fisiche Esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR), a specifiche condizioni, tra cui l’obbligo di investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI.
Visto investitori esteri Al fine di attrarre investimenti esteri, viene introdotta un’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero in favore delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia nonché di un “visto investitori” per chi intende effettuare significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali. Nel corso dell’esame in sede referente le agevolazioni sono state estese agli stranieri che intendono effettuare un investimento di almeno 500.000 euro in start-up innovative e sono stati inseriti specifici controlli sui richiedenti e sulla provenienza dei fondi da investire.
Rivalutazione quote, terreni e beni d’impresa

Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2017 viene rinnovata anche per il 2017 la possibilità di rideterminazione dei valori di acquisto:

a. di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati;

b. dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

 

La rideterminazione avverrà previo pagamento di un’imposta pari al 8% determinata sui valori rivalutati.

 

La proroga, in particolare, si riferisce alla data alla quale devono essere posseduti i beni interessati dalla rivalutazione (dal 01.01.2016 al 01.01.2017), mentre la decorrenza del termine di pagamento dell’imposta (massimo tre rate annuali di pari importo) viene fissata al 30.06.2017.

 

La manovra finanziaria prevede inoltre, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa (strumentali e non) e delle partecipazioni di controllo e di collegamento (ed esclusione dei beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività di impresa) risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2015 e ancora presenti nel bilancio successivo.

 

La rivalutazione dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nell’inventario e nella nota integrativa, e l’imposta sostitutiva sarà pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili – per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un’imposta sostitutiva del 10% – e dovrà essere versata in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Assegnazione, cessione ed estromissione

La legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga di alcuni interventi agevolativi in materia di estromissione dei beni dal regime di impresa. In particolare, nel corso del 2016 sono decorsi i termini di perfezionamento delle procedure:

a. di assegnazione o cessione dei beni della società, oppure di trasformazione della società di gestione, il cui termine scadeva lo scorso 30.09.2016;

b. di estromissione dei beni degli imprenditori, il cui termine scadeva lo corso 31.05.2016.

Entrambe le procedure, come noto, prevedevano la possibilità di applicare alle plusvalenze realizzate nella procedure di assegnazione-estromissione con aliquota sostitutiva (in generale, dell’8%).

Ora, con i commi 565 e 566 della legge di Bilancio 2017, viene prevista la possibilità di accedere alle medesime procedure agevolate per le operazioni perfezionate dal decorso dei termini previsto dalla legge n. 208/2015 fino al 2017. Nel dettaglio, viene prevista:

a. la proroga della procedura di assegnazione, cessione e trasformazione agevolata fino al prossimo 30.09.2017;

b. la proroga della procedura di estromissione fino al prossimo 31.05.2017 (in particolare, dal 01.01.2017 al 31.05.2017).

In entrambi i casi, i versamenti relativi alle procedure potranno essere effettuati entro il 30.11.2017 ed il 16.06.2018.

TERMINI PROROGATI
Termine ordinario Termine prorogato
Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate:

30.09.2016

Prorogato al:

 30.09.2017

Estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore:

31.05.2016

Prorogato al:

 31.05.2017

Fondo di Garanzia PMI Incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, per le politiche dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalità organizzata.
Sabatini ter

Sotto il profilo degli interventi diretti a sostegno delle piccole e medie imprese, si segnalano le modifiche allo strumento agevolativo della cd. Nuova Sabatini per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Il termine per la concessione dei finanziamenti è prorogato di due anni (fino al 31 dicembre 2018) ed è conseguentemente incrementato lo stanziamento per i contributi statali in conto impianti per 28 milioni di euro per l’anno 2017, 84 milioni di euro per l’anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l’anno 2022 e 28 milioni di euro per l’anno 2023. La misura è poi estesa agli investimenti in tecnologie per favorire la manifattura digitale, prevedendo un contributo statale maggiorato del 30 per cento, a cui è riservato il 20 per cento delle risorse statali stanziate.

 

Al riguardo, nel corso dell’esame parlamentare, tra gli investimenti che danno titolo per beneficiare dei finanziamenti, sono stati inseriti i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. L’importo massimo dei finanziamenti a valere sul plafond presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., è incrementato fino a 7 miliardi di euro.

Industria 4.0 Viene disposto un finanziamento di 20 milioni per il 2017 e di 10 milioni per il 2018 per i centri di competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0, per realizzare progetti di ricerca applicata a partenariato pubblico privato, demandandosi ad un decreto ministeriale le modalità attuative della misura.
Promozione società cooperative tra lavoratori Un rifinanziamento del Fondo per la Crescita Sostenibile di 5 milioni di euro per l’anno 2017 e di 5 milioni di euro per l’anno 2018 è stato poi destinato agli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi.

 

Di seguito riepiloghiamo le novità in tema di Lavoro e Previdenza:

Premi produttività

Modifica sull’attuale regime tributario speciale che prevede un imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%, innalzando i limiti dell’imponibile ammesso al beneficio e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto. In particolare, la legge di bilancio per il 2017 prevede l’incremento del massimale reddituale entro il quale è possibile beneficiare dell’agevolazione: a partire dal 01.01.2017 tale tetto massimo dovrebbe essere incrementato da 50.000 euro a 80.000 euro.

 

MODIFICA LEGGE DI BILANCIO 2017
A partire dal 01.01.2017 il limite di reddito da lavoro dipendente passa da..
da 50.000 euro a 80.000 euro

 

La legge di Bilancio per il 2017 ha inoltre previsto l’aumento del massimale nell’ipotesi di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Viene previsto, in particolare, un incremento della soglia base da 2.000 a 3.000 euro e di quella potenziata di 2.500 euro a 4.000 euro.

MODIFICA LEGGE DI BILANCIO 2017
A partire dal 01.01.2017 il limite dell’agevolazione passa da..
da 2.000 euro  

da 2.500 euro

a 3.000 euro

a 4.000 euro

 

Viene, infine, disciplinata la disapplicazione dei limiti previsti con riferimento alle somme erogate al lavoratore sotto forma di contributi di previdenza complementare, assistenza sanitaria o azioni. Per effetto di tale nuova disposizione, i piani di incentivazione erogati al lavoratore sotto forma di contributi previdenziali / assistenziali / partecipazioni azionarie non saranno limitati ai massimali di 3.000/4.000 per il 2017 attualmente previsto dalla legge bilancio per il 2017.

 

MODIFICA LEGGE DI BILANCIO 2017
A partire dal 01.01.2017 il limite dell’agevolazione per contributi e azioni passa da..
da 3.000/4.000 euro Illimitato

 

PREMI DI PRODUTTIVITA’ DAL 2008 IN POI
Periodo di detassazione Limite importo

detassato

Limite reddito di lavoro dipendente anno precedente
1.7 – 31.12.2008

(art. 2, comma 1, DL n. 93/2008)

€ 3.000 Reddito 2007 non superiore a € 30.000
1.1 – 31.12.2009

(art. 5, comma 1, DL n. 185/2008)

€ 6.000 Reddito 2008 non superiore a € 35.000
1.1 – 31.12.2010

(art. 2, commi 156, lett. b e 157, Legge

n. 191/2009)

€ 6.000 Reddito 2009 non superiore a € 35.000
1.1 – 31.12.2011

(art. 53, DL n. 78/2010)

€ 6.000 Reddito 2010 non superiore a € 40.000
1.1 – 31.12.2012

(art. 33, comma 12, Legge n. 183/2011)

€ 2.500 Reddito 2011 non superiore a € 30.000
 01.01.2013-31.12.2013

(art 1 commi 481 e 482 legge n. 228/2012)

€ 2.500 Reddito 2012 non superiore a € 40.000
 01.01.2014-31.12.2014

(art 1 commi 481 e 482 legge n. 228/2012)

€ 3.000 Reddito 2013 non superiore a € 40.000
 A partire dal 01.01.2015 fino al 31.12.2016

(art 1 commi 182-191 legge n. 208/2015)

€ 2.000/2.500 Reddito 2015 – 2016 non superiore a € 50.000
 A partire dal 01.01.2017

(legge n. 232/2016)

€ 3.000/4.000 Reddito 2016 non superiore a € 80.000

 

Sgravio contributivo

L’incentivo viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi (per le assunzioni operate dal 01.01.2017 fino al prossimo 31.12.2018) e prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

 

INCENTIVO
Termine per l’assunzione Dal 01.01.2017 al 31.12.2018
Tipologia assunzione A tempo indeterminato (anche apprendistato)
Sgravio contributivo 100%
Limiti massimali annui 3.250 euro annui
Durata sgravio 36 mesi

Relativamente alle somme da assoggettare all’esonero, per le precedenti formule agevolative è stato specificato dall’INPS che la decontribuzione non si applica alle seguenti voci retributive/componenti della retribuzione:

 

ELEMENTI ESCLUSI DALLO SGRAVIO
I Premi e contributi dovuti all’INAIL.
II Contributo al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ed i contributi a favore dei sistemi bilaterali (o al fondo residuale) previsti dai commi 3, 14 e 19 dell’articolo 3 legge n. 92/2012.
III Il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014.
IV Il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000.
V Il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991.
VI Il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997.
VII Il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997.

 

Sono interessate dall’agevolazione le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestici e quelli relativi agli operai del settore agricolo.

 

La vera novità introdotta riguarda le condizioni ed i soggetti ammessi all’agevolazione. Secondo quanto previsto dal comma 308 della legge di Bilancio 2017, infatti, possono fruire dello sgravio:

à  giovani assunti entro 6 mesi dalla data di acquisizione del titolo di studio e che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalla legge n. 107/2015 mall’art. 1 comma 33 (istituti tecnici e professionali: 400 ore, licei: 200 ore). La medesima percentuale si riferisce anche ai percorsi di alternanza definiti dalle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, a quelli previsti con riferimento agli istituti tecnici superiori dal DPCM 25.01.2008 e alle attività previste nei corsi universitari;

à  giovani assunti che hanno svolto entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, presso lo stesso datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma i istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tenicca superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

 

In linea con i precedenti interventi, si ritiene che possa essere ammessa la possibilità di agevolare le assunzioni tramite trasformazione di un precedente rapporto a tempo determinato.

Ticket licenziamenti

Nel corso dell’esame parlamentare è stata prevista l’applicazione a regime della disposizione (che la normativa vigente limita al periodo 2013- 2016) in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni) non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali.

Coltivatori diretti

Si riconosce un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, le cui aziende siano ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate. L’esonero è riconosciuto (nei limiti delle norme europee sugli aiuti de minimis) per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per ulteriori 12 mesi) (art.1, comma 344).

Gestione separata

Si riduce l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (portandola al 25% in luogo del 29% per il 2017 e in luogo del 33% a decorrere dal 2018).

Anticipi pensionistici

Si introduce, in via sperimentale dal 01.05.2017 al 31.12.2018, l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale). L’APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

 

Possono accedere all’APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a.  iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata;

b. età anagrafica minima di 63 anni;

c. maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;

d. anzianità contributiva di 20 anni;

e. pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell’APE);

f. non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

 

L’entità minima e massima dell’Ape richiedibile sono determinate con successivo D.P.C.M., mentre la durata minima è di 6 mesi. E’ prevista la istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell’80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all’INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell’Ape (art.1, commi da 166 a 178).

 

L’APE sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

 

Possono accedere all’APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a. età anagrafica minima di 63 anni;

b. stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c. soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d. soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;

e. lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.

 

L’erogazione dell’APE sociale è esclusa nei casi di:

a. mancata cessazione dell’attività lavorativa;

b. titolarità di un trattamento pensionistico diretto;

c. soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;

d. soggetti titolari di assegno di  disoccupazione (ASDI);

e. soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;

f. raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

Rendita integrativa temporanea anticipata

Si introduce la rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA), ossia la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio. La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE, certificati dall’INPS. La prestazione consiste nell’erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.

 

Lavoratori precoci

Si introduce la possibilità per i cd. lavoratori precoci, a decorrere dal 01.05.2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale, quali:

a. stato di disoccupazione (a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;

b. svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità;

c. riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento; svolgimento da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell’àmbito di determinate professioni, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo;

d.  lavoratori che svolgono attività lavorative cd. usuranti.

Lavori usuranti

Si agevola ulteriormente l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti. In particolare, si prevede che:

a. non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (cd. finestre);

b. si attenuano le condizioni attualmente previste per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa;

c. si esclude che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 si proceda all’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata.

Detrazioni IRPEF Si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall’imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd. no tax area per i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti.
Ottava salvaguardia

Si realizza l’ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011 (interventi a favore dei cd. esodati). L’intervento opera essenzialmente attraverso l’incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 84 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti.

 

Nel corso dell’esame parlamentare è stato aumentato (da 27.700) a 30.700 il numero dei soggetti beneficiari della salvaguardia: in particolare, l’incremento di 3.000 unità riguarda la categoria dei lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 (o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione, precedente alla data di licenziamento, di procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi), che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica, per i quali il termine entro il quale devono aver cessato l’attività lavorativa è  posticipato al 31 dicembre 2014 (in luogo del 31 dicembre 2012, previsto dal disegno di legge).

 

Opzione donna Prevista l’estensione della possibilità di usufruire della cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui all’art. 1, c. 9, della L. 243/2004) a causa degli incrementi determinati dall’adeguamento dei medesimi all’aumento della speranza di vita (di cui all’art. 12 del D.L. 78/2010). Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, rimangono comunque fermi per le predette lavoratrici la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita e alle decorrenze, nonché il sistema di calcolo contributivo.

 

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Condividi questo contenuto

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email