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Le novità introdotte dalla Manovra Correttiva 2017

 

La Manovra Correttiva 2017 ha introdotto importanti novità in materia fiscale che interessano tutti i contribuenti.

Analizziamo le principali:

Split payment anche per i professionisti

I professionisti che effettuano operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione sono obbligati all’applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti (il c.d. “split payment”) a decorrere dal 01.07.2017.

In pratica, le operazioni effettuate nei confronti di determinati Enti (successivamente elencati) vengono regolarmente fatturate, ma l’IVA esposta in fattura sarà versata al Fisco direttamente dall’Ente, il quale pagherà al fornitore l’importo della fattura al netto dell’IVA.

I professionisti che effettuano operazioni con gli Enti sotto indicati, qualora lo ritenessero opportuno, possono contattare il nostro studio per ricevere l’assistenza necessaria alla corretta emissione dei documenti.

Estensione dello split payment

Il meccanismo di scissione dei pagamenti che ad oggi si applicava alle operazioni verso la Pubblica Amministrazione in generale, a decorrere dal 01.07.2017 è esteso ai seguenti Enti:

  • società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri;
  • società controllate da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni;
  • società quotate nell’indice FTSE MIB.

Vengono coinvolte anche le aziende che già applicavano tale meccanismo nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Detrazione IVA e registrazione delle fatture di acquisto

La detrazione IVA sulle fatture ricevute e la relativa registrazione hanno subito modificazioni.

A partire dal 24.04.2017, infatti, la registrazione delle fatture di acquisto può essere effettuata al massimo entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata ricevuta la fattura. Ciò significa, per esempio, che una fattura del 2017, ricevuta nel 2018, può essere registrata al massimo il 30 Aprile 2019 (attuale data di presentazione della dichiarazione IVA del 2018), senza che ciò significhi poter detrarre l’IVA.

Infatti il discorso è diverso per la detrazione dell’IVA sugli acquisti.

La Manovra Correttiva 2017 dispone che l’IVA sia detraibile solo per le fatture registrate nell’anno solare di emissione e, al più tardi, se ricomprese nella dichiarazione IVA relativa all’anno stesso.

Per esempio, l’IVA relativa alle fatture 2017 ricevute nel 2018 e non registrate nel 2017, è detraibile solo se inserita nella dichiarazione IVA del 2017 (da presentare entro il 30 Aprile 2018). Ciò significa che le stesse, ai fini IVA, possano essere registrate entro il 30 Aprile 2018, ma con riferimento all’anno 2017.

Vista la complessità della norma, si attendono chiarimenti interpretativi da parte degli organi competenti, salvo modifiche in sede di conversione del Decreto Legge.

 

Compensazioni in F24

Ci sono novità anche in materia di versamenti F24 con compensazione di crediti di imposta.

A partire dal 24.04.2017 gli F24 nei quali sono presenti crediti in compensazione possono essere versati solo da intermediari abilitati o tramite le procedure telematiche autorizzate, anche qualora il saldo finale del modello risulti a debito per il contribuente.

Un esempio lampante sono i modelli F24 per il pagamento dei contributi sulle retribuzioni dei dipendenti che, nel caso in cui si abbiano soggetti a cui spetti il “bonus Renzi” (codice tributo 1655), non possono più essere versati tramite i canali tradizionali ma necessitano della trasmissione telematica da parte di un intermediario.

Per quanto riguarda le compensazioni IVA, invece, il limite di compensazione senza l’applicazione del visto di conformità è stato ridotto da 15.000 a 5.000 euro.

La limitazione riguarda unicamente le compensazioni IVA con altri debiti, in quanto le compensazioni IVA a credito su IVA a debito non sono soggette a limiti.

Il nostro studio è abilitato per tali adempimenti.

Locazioni brevi

A decorrere dal 01.05.2017 ai contratti per locazioni brevi, ovvero inferiori ai 30 giorni, e ai contratti di sublocazione sarà possibile applicare le disposizioni relative alla cedolare secca.

In caso di opzione per la cedolare secca i redditi derivanti da tali contratti non saranno soggetti ad imposta IRPEF ma ad una imposta sostitutiva del 21% in misura fissa.

Gli intermediari immobiliari, anche quelli operanti attraverso la gestione di portali on-line, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia i dati dei contratti stipulati per loro tramite.

Gli intermediari che incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti per locazioni brevi devono, inoltre, provvedere all’applicazione e al versamento di una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e alla successiva certificazione delle ritenute applicate.

Aumento delle aliquote IVA

La Manovra Correttiva ha, inoltre, previsto l’aumento delle aliquote IVA nelle seguenti misure:

Aliquota IVA ordinaria (22%)

Dal 01.01.2018 sarà aumentata al 25%.

Dal 01.01.2019 sarà aumentata al 25,40%.

Dal 01.01.2020 sarà ridotta al 24,90%.

Dal 01.01.2021 sarà aumentata al 25%.

Aliquota IVA ridotta (10%)

Dal 01.01.2018 sarà aumentata al 11,50%.

Dal 01.01.2019 sarà aumentata al 12%.

Dal 01.01.2020 sarà aumentata al 13%.

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