Telefono:
+39 02 2829389

Chiamaci per informazioni

Dal Lunedi al Venerdi
9:00 - 13:00 | 14.00 - 18:00

Orario ufficio

Il “Jobs Act” dei lavoratori autonomi

 

Il legislatore ha recentemente approvato un provvedimento che prevede l’estensione delle tutele a favore dei lavoratori autonomi.

Di seguito sono schematizzate e riassunte le principali novità introdotte dal nuovo Jobs Act.

Deducibilità delle spese

Il Jobs Act è intervenuto anche in materia fiscale, prevedendo l’integrale deducibilità delle seguenti voci di spesa:

  • Spese alberghiere e di somministrazione di cibi e bevande, addebitate analiticamente in capo al committente;
  • Spese di partecipazioni a master, corsi di specializzazioni e aggiornamento professionale, fino a € 10.000 l’anno;
  • Spese per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, fino a € 5.000 l’anno;
  • Assicurazioni a garanzia del mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.

Tutela contrattuale

Viene prevista la possibilità di predeterminare i termini di pagamento, i risarcimenti e gli interessi anche per i lavoratori autonomi.

Sono altresì previste clausole di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, come la possibilità di recedere senza congruo preavviso.

Disoccupazione per i Co.Co.Co

Il legislatore ha confermato la stabilizzazione della DIS-COLL, ovvero l’indennità spettante ai collaboratori coordinati e continuativi in caso di perdita involontaria di occupazione, estendendo il suo ambito di applicazione a collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Come funziona?

L’indennità di disoccupazione mensile riconosciuta è pari al 75% del reddito mensile percepito, previsto dal contratto cessato, qualora l’importo sia pari od inferiore ad €1.195. Nel caso in cui il reddito mensile percepito sia superiore, all’importo di cui sopra è da aggiungere un incremento pari al 25% della differenza tra € 1.195 ed il reddito effettivamente percepito.

In ogni caso l’indennità mensile non può superare l’importo massimo di € 1.300.

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per una durata pari alla metà dei mesi lavorati dal gennaio dell’anno precedente al momento della richiesta, per un periodo massimo di 6 mesi. A partire dal quarto mese l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 % al mese.

Malattia e Maternità per gli iscritti alla Gestione Separata

E’ prevista l’emanazione di un decreto contenente disposizioni in merito all’ampliamento e all’attivazione di prestazioni di tipo previdenziale e la riduzione dei requisiti per accedere alla prestazione di maternità e malattia per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

In particolare, per quanto riguarda la maternità, è stato stabilito che l’indennità per i tre mesi precedenti e per i due successivi al parto spetta a prescindere dall’effettiva assenza dal lavoro.

I periodi di malattia certificata come conseguenti a trattamenti terapeutici oncologici, a gravi patologie cronico-degenerative o che comunque comportino un’inabilità temporanea del 100% sono equiparati alla degenza ospedaliera.

I lavoratori iscritti alla gestione separata hanno, inoltre, diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino.

Lavoro Agile (Smart Working)

E’ stata disciplinata l’introduzione di una nuova forma di di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, chiamata lavoro agile.

Il lavoro agile è una modalità di esecuzione lavorativa, stabilita mediante accordo tra le parti, nella quale non esistono precisi vincoli di orario o luogo di lavoro e che prevede l’utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività. La prestazione lavorativa, quindi, è eseguita in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno, senza una postazione fissa, con i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale che non possono eccedere quelli previsti dal contratto collettivo del lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Lo stesso, infatti, con periodicità almeno annuale, ha il dovere di consegnare al lavoratore un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi al lavoro agile e dettagliate le misure di prevenzione che il lavoratore è tenuto ad osservare.

 

 

Condividi questo contenuto

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email